Ho rappresentato e difeso dinanzi al TAR Palermo, insieme al collega Massimo Cavaleri, un ex amministratore pubblico in un giudizio avverso un diniego di accesso ad atti amministrativi afferenti ad un procedimento di presunta responsabilità erariale.
Nello specifico, l’Amministrazione aveva espresso un diniego sulla domanda di accesso, in ragione di profili di tutela della riservatezza di co-indagati in sede penale e contabile.
In accoglimento del ricorso, il Tar Palermo, con sentenza n. 278 del 29.01.2026, ha affermato interessanti principi:
“- sussiste un’esigenza di conoscenza degli atti richiesti dal ricorrente, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, garantito sia a livello costituzionale che eurounitario;
- nel bilanciamento degli interessi in gioco, risulta recessivo ogni profilo di riservatezza dei co-indagati (peraltro nessuno dei quali costituiti nel presente giudizio), anche in ragione dello stato di avanzamento sia del procedimento penale (nell’ambito del quale è stato già notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., con piena discovery delle attività compiute) che di quello contabile (nell’ambito del quale è già avvenuta la contestazione degli addebiti);
- sul punto, “Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24,97,111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla CDFUE (artt. 41 e 47) devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza degli atti sia necessaria all'esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi in tutto o in parte), l'interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recede, determinando la riespansione della regola generale costituita dall'ostensibilità degli atti. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l'esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui "ordinariamente" la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l'equo contemperamento tra: a) le esigenze di conoscenza e di N. 00776/2025 REG.RIC. trasparenza (artt. 15 del T.F.U.E. e 42 della Carta UE), b) le esigenze di segretezza a protezione dell'esercizio di determinate attività volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali; c) il diritto di difesa” (TAR Napoli Campania, n. 697/2022);
- conseguentemente, xxx, con salvezza delle proprie determinazioni sulla necessità o meno di procedere all’oscuramento di parti dei documenti a tutela degli interessi sensibili dei soggetti coinvolti nella vicenda, dovrà garantire al ricorrente l’accesso agli atti, in senso conforme alla sua richiesta, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore”.


