Ho rappresentato e difeso un’Azienda Sanitaria siciliana dinanzi al TAR Catania, in un giudizio di ottemperanza, coadiuvato dal collega Rosario Giommarresi.
Nello specifico, con sentenza n. 1320 del 23.04.2025, il TAR Catania, Sezione Prima, in accoglimento delle difese dell’Azienda Sanitaria, ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando la fattispecie di esecuzione di sentenze del Giudice Ordinario.
In particolare, il TAR ha condiviso un principio giuridico alla stregua del quale il giudice amministrativo non è legittimato a svolgere alcuna interpretazione della decisione ottemperanda che vada al di là di quanto emerge dal tenore letterale e dal combinato disposto fra motivazione e dispositivo (Cons. Stato, sez. VI, n. 8409/2022, Cass. civ., sez. un., 27277/2011).
Difatti, in sede di esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, <<il giudice amministrativo deve limitarsi ad usare poteri sostitutivi di “stretta interpretazione”, non potendo procedere né all’integrazione del giudicato né alla soluzione di questioni non risolte dal giudice ordinario, pena lo sconfinamento nell’ambito della giurisdizione di quest’ultimo (T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 2 luglio 2018, n. 1645 e Cass. civ., sez. un., n. 25625 del 2016)>>.
In conclusione, sussistendo, nel caso di specie, un evidente dubbio interpretativo del dictum giurisdizionale, non risolvibile con una mera lettura della parte dispositiva e della motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
