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Può un soggetto in quiescenza ricoprire il ruolo di amministratore unico di una società controllata da enti

2024-09-09 12:12

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News, Amministratore unico, ATO idrico,

Può un soggetto in quiescenza ricoprire il ruolo di amministratore unico di una società controllata da enti locali? Il mio punto di vista.

Nel 2022, ben prima di diventare sindaco del Comune di Acate, ho avuto il piacere di svolgere una consulenza per la Presidenza della Regione Siciliana

Nel 2022, ben prima di diventare sindaco del Comune di Acate, ho avuto il piacere di svolgere una consulenza per la Presidenza della Regione Siciliana “in merito all’applicazione in Sicilia delle disposizioni contenute nell’art. 6 del Decreto Legge 24 giugno n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114. 

Nella fattispecie si chiede di sapere come la norma su citata trovi applicazioni nelle SRR e negli ATI IDRICO a totale partecipazione pubblica”. Le conclusioni cui pervenivo, all’esito del lavoro svolto, erano chiarissime: “Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, e considerata altresì la posizione assunta dal legislatore regionale con la L.R. 16 del 10.08.22, ad avviso di chi scrive la norma di cui all’art. 6 del Decreto Legge 24 giugno n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 trova applicazione agli organismi di cui sopra (S.R.R. e A.T.O. Idrico), al pari delle altre amministrazioni pubbliche, sancendo il divieto di conferire a soggetti collocato in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati”. Insediatomi come Sindaco e come componente dell’assemblea dei soci di una società in house partecipata anche dal Comune di Acate, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato, nell’estate del 2023 ho potuto verificare che l’amministratore unico della società era proprio un soggetto in quiescenza. Per tali ragioni, da Sindaco e da professionista che si occupa di pubblica amministrazione, ho in molteplici occasioni espresso il mio dissenso formale rispetto alla prosecuzione dell’incarico da parte di soggetto in quiescenza, essendo lo stesso illegittimo ab origine e presentando all’uopo anche una denunzia ex art. 2408 c.c. al Collegio Sindacale della società in house. Difatti la società controllata da enti locali rientra certamente nel perimetro del divieto di cui all’art. 5 c. 9 del d.l. 95/2012. A mio sommesso avviso, essendo quello di amministratore unico una carica in toto equiparabile ad un incarico dirigenziale e/o direttivo, il soggetto in quiescenza avrebbe potuto ricoprirne il ruolo per non più di un anno e a titolo totalmente gratuito.

Fra l’altro, la scelta di ricorrere a soggetto in quiescenza, all’atto del conferimento dell’incarico, avrebbe dovuto essere sorretta da idonea motivazione che esplicasse le ragioni per cui si rendeva necessaria una simile opzione e i motivi per cui non fosse possible attingere al di fuori del novero della categoria dei “pensionati”, essendo all’uopo (più che) opportuna una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo.

 

 

 

 

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