Il Collega Rosario Giommarresi, da me coadiuvato, ha assistito un Comune in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale legge 160 del 2019 e del relativo avviso di pagamento C.U.P., a seguito di un ricorso promosso da una società che opera nel settore della pubblicità.
Con sentenza n. 2310 del 26/07/2024, il TAR Sicilia Palermo Sezione IV ha accolto le difese dell’ente locale, dichiarando il ricorso inammissibile: “L’interesse del singolo all’annullamento delle norme regolamentari generali e astratte è un interesse indifferenziato, sostanzialmente omogeneo rispetto a quello che può vantare qualsiasi altro soggetto che appartenga alla “platea” dei potenziali destinatari. È solo quando il regolamento viene applicato, e un determinato soggetto viene concretamente inciso dal provvedimento applicativo, che la posizione del singolo acquista quei tratti di individualizzazione che valgono a differenziarla rispetto agli altri membri della collettività, trasformandosi in interesse legittimo. L’atto applicativo, oltre a radicare la legittimazione al ricorso, consente di ravvisare l’attualità della lesione ai fini della valutazione dell’interesse al ricorso”.
Peraltro, soltanto qualora la specifica norma regolamentare oggetto di contestazione trovi, nell’atto applicativo, concreta attuazione, potrà eventualmente prodursi l’effetto lesivo dedotto in ricorso.
Ed infatti, “Non è sufficiente che nel vigore del regolamento venga genericamente adottato un qualsiasi atto applicativo, ma, affinché si attualizzi il pregiudizio lamentato, è necessario che l’amministrazione dia concreta applicazione proprio alle norme regolamentari specificamente impugnate. Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che la ricorrente ha diffusamente e genericamente impugnato plurime disposizioni regolamentari, le quali non sono state in alcun modo raccordate con l’atto impositivo adottato nei suoi confronti, impedendo così di ravvisare l’attualità della lesione”.
Il pregiudizio dedotto è rimasto, quindi, meramente potenziale, in quanto non è possibile, secondo il TAR Palermo, accertare né quali prescrizioni generali e astratte siano state concretamente applicate nella determinazione del canone, né se i criteri impiegati si siano tradotti in un trattamento impositivo effettivamente deteriore per la ricorrente.
Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come eccepito dall’ente comunale.
Ringrazio il collega Giommarresi per il contributo fornito a questa pagina.
