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Regolamentazione della vendita e consumo di sostanze alcoliche e non alcoliche e poteri del sindaco

2024-07-23 19:51

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News, TAR Catania, Distributori H24, Pronunzia cautelare monocratica,

Regolamentazione della vendita e consumo di sostanze alcoliche e non alcoliche e poteri del sindaco

E’ molto interessante la pronunzia cautelare monocratica del TAR Catania n. 304 del 20 luglio 2024, che ricostruisce i limiti del potere del sindaco...

E’ molto interessante la pronunzia cautelare monocratica del TAR Catania n. 304 del 20 luglio 2024, che ricostruisce i limiti del potere del sindaco di un ente locale di regolamentare la vendita ed il consumo di sostanze alcoliche e non alcoliche.
Nel caso di specie, a proporre ricorso era un distributore automatico di bevande non alcoliche H24, difeso da me e dal collega Massimo Cavaleri, cui era stata imposta la chiusura totale dell’attività dalle 18,00 alle 8,00 del mattino.
Il percorso argomentativo ricostruisce il caso, la disciplina normativa e ne interpreta in maniera compiuta limiti e contorni.
“Si osserva quanto segue: a) l’art. 50, quinto comma. del decreto legislativo n. 267/2000, per quanto attiene alla necessità di operare “interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”, contempla l’intervento del Sindaco mediante ordinanza contingibile e urgente “in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; b) l’art. 54, quarto comma, del medesimo decreto fa riferimento a provvedimenti contingibili e urgenti “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” e il successivo quinto comma precisa che “i provvedimenti adottati ai sensi del quarto comma… sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”; c) anche tenuto conto dell’esplicita formulazione del citato art. 50, quinto comma, sembra doversi escludere che la vendita mediante asporto di bevande analcoliche possa determinare in sé la possibile incuria o il degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o un pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; d) in ogni caso, eventuali comportamenti irregolari connessi alla non corretta allocazione di lattine o bottiglie negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti possono essere neutralizzati mediante mezzi ordinari, consistenti nel semplice rafforzamento dei controlli (come correttamente evidenziato, ad esempio, nel decreto cautelare del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 340/2024 in data 30 maggio 2024, indicato in sede di ricorso dalla parte interessata); e) la vendita mediante asporto di bevande analcoliche neppure sembra spiegare influenza in sé sull’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54, quarto e quinto comma, del decreto legislativo n. 267/2000; f) sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso appare assistito dal prescritto requisito del fumus boni juris; g) sotto il profilo del pregiudizio grave e irreparabile e della particolare urgenza, occorre rilevare che l’atto in contestazione determina un limitazione estremamente significativa dell’attività economica svolta dall’interessato, in quanto nel periodo estivo la presenza in città si concentra essenzialmente negli orari tardo-pomeridiani, serali e notturni e che la prima camera di consiglio utile per la decisione collegiale sull’istanza cautelare si terrà in data 12 settembre 2024, mentre il provvedimento impugnato perderà efficacia in data 30 settembre 2024; h) d’altronde, con riferimento al bilanciamento dei contrapposti interessi, occorre rilevare che oggetto del presente giudizio, con riferimento all’interesse coltivato dal ricorrente, sono le sole disposizioni dell’ordinanza che inibiscono la vendita con asporto delle bevande analcoliche, anche mediante contenitori non in carta o in materiale biodegradabile, da parte di distributori automatici, mentre il provvedimento è destinato a conservare la sua efficacia sotto ogni altro aspetto; i) le restanti disposizioni dell’ordinanza, invero, non coinvolgono il ricorrente e, comunque, per ciò che attiene alla vendita di sostanze analcoliche gli altri esercizi possono agevolmente effettuare la mescita delle bevande in contenitori di carta o materiale biodegradabile senza che ciò pregiudichi in concreto lo svolgimento della loro attività; ; i) la concessione, altresì, della sospensione parziale dell’atto sino all’esito della camera di consiglio elimina in radice, tenuto conto della sussistenza del menzionato requisito del fumus boni juris, il rischio che l’Amministrazione sia tenuta a sopportate eventuali oneri di natura risarcitoria; l) pertanto, la domanda di misure cautelari monocratiche deve essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va sospeso nella sola parte in cui contempla il divieto di effettuare la vendita di bevande analcoliche mediante distributori automatici (anche tramite contenitori che non siano in carta o in materiale biodegradabile)”.

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