Ho assistito, insieme al prezioso collega Rosario Giommarresi, un delegato di funzioni dirigenziali ex art. 17 c. 1 bis del Tupi (Comando di Polizia Locale) di un grande comune siciliano, controinteressato in un giudizio avviato innanzi al Tribunale del Lavoro di Ragusa ex art. 700 c.p.c. e promosso da un idoneo alla selezione indetta dallo stesso ente locale, ex art. 110 del Tuel e 19 del Tupi, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di Comandante della Polizia Locale. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto attingere dall’elenco degli idonei alla procedura avviata ai sensi dell’art. 110 del Tuel, senza ricorrere alla delega di funzioni dirigenziali attribuita al nostro assistito. In accoglimento delle nostre difese e di quelle del Comune, il Tribunale del Lavoro di Ragusa, con ordinanza cautelare del 14.03.2025, ha rigettato il ricorso affrontando i distinti temi: 1) della configurabilità del periculum, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c.; 2) delle peculiarità della procedura disciplinata dall’art. 110 del Tuel e dall’art. 19 del Tupi.
1) Quanto al requisito del periculum in mora, l’ordinanza ha statuito che, affinché possa ritenersi integrato tale presupposto, occorre che il rischio di danno sia concreto ed attuale.
Elementi, entrambi, “in specie non sussistenti, considerato - da un lato - che non è ravvisabile un pregiudizio alla possibilità di ottenere altro incarico confacente alla propria professionalità, né una perdita di quel bagaglio di conoscenze indispensabile per un futuro corretto svolgimento della prestazione lavorativa, e - dall’altro - che è del tutto indimostrato (e neppure allegato) che l’incarico ambito dal ricorrente sia da attribuire a quest’ultimo e non ad altro candidato pure risultato idoneo”. Né, tantomeno, la tutela urgente può essere invocata a fronte di un danno da “perdita di esperienza professionale”, vieppiù nel caso di incarichi a tempo determinato quale quello in discussione.
2) In ordine alla procedura selettiva di cui all’art. 110 TUEL, adottata dagli enti locali per il conferimento degli incarichi di alta specializzazione, l’ordinanza ha ritenuto che tale procedura è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco ed è operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità, in quanto “detta procedura non consiste in una selezione comparativa di candidati, svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare attraverso criteri predeterminati, essendo piuttosto finalizzata ad accertare quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale; tanto che neppure è necessario stilare una graduatoria finale”.
Al riguardo, l’ordinanza cautelare ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, alla stregua del quale è del tutto “assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarietà dell’incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei“ (cfr. Cons. Stato n. 2867/2019). Il conferimento dell’incarico, quindi, rappresenta un fatto meramente probabile, dipendente da una scelta discrezionale dell’ente locale. In conclusione, la mera riduzione di chance non integra gli estremi di un danno attuale e concreto, tale da giustificare il ricorso allo strumento eccezionale della tutela d’urgenza.
