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Incarichi a contratto nella P.A.

2024-06-13 18:27

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Incarichi a contratto nella P.A.

L’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000) prevede la nota fattispecie degli “Incarichi a contratto” a tempo determinato [...]

 

 

Incarichi a contratto nella pubblica amministrazione, 

ex art. 110 del tuel. suggerimenti per la selezione.

 

 

 

 

L’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000) prevede la nota fattispecie degli “Incarichi a contratto” a tempo determinato.

E, allora, tratteggiamo le caratteristiche principali dell’istituto. Innanzitutto va precisato che, per giurisprudenza prevalente, non è possibile avviare una procedura per l’attribuzione di incarico ex art. 110 c. 1 del Tuel senza tenere conto, in via assolutamente prioritaria, della presenza di adeguate professionalità fra i dipendenti a tempo determinato dell’Amministrazione interessata (in tal senso si veda Consiglio di Stato n. 3717/2024). Appurata la possibilità di ricorrere ad una assunzione a tempo determinato, anche in ragione del fabbisogno dell’ente e della disponibilità nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO), vanno definite le modalità della selezione per la copertura del posto.

Individuiamo la natura dell’incarico e, all’uopo, riportiamo il dettato dell’art. 110 del Tuel, che ne delinea i contorni in maniera chiarissima:

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1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

 

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

 

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonchè dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

Orbene, i principali dubbi interpretativi che sorgono nella prassi riguardano le modalità di selezione del soggetto cui conferire l’incarico.

Secondo un primo orientamento, l’incarico ex art. 110 del Tuel sarebbe connotato da presupposti di assoluta fiduciarietà e si fonderebbe integralmente sul c.d. intuitu personae, da ciò discendendo anche un onere di motivazione della scelta particolarmente affievolito rispetto al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Lo scrivente, tuttavia, si sente di aderire ad una impostazione più “stringente”, che fra l’altro mette maggiormente al riparo le Amministrazioni dai rischi di contenzioso.

In dettaglio, aderendo anche all’impostazione più recente Cassazione (si veda Cassazione, Sez. Lav. 712/2020), è opportuno distinguere alcune fasi procedimentali:

  1. Pubblicazione di un avviso pubblico: - che contenga in maniera specifica i requisiti dell’incarico e del ruolo da ricoprire; - che definisca i requisiti richiesti in maniera altrettanto puntuale; - che delinei ogni elemento di valutazione e tutti gli elementi per la pesatura;
  2. Valutazione delle candidature finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti necessari per coprire il fabbisogno;
  3. Attribuzione di un punteggio di pesatura dei requisiti, sulla scorta dei criteri predefiniti nell’avviso;
  4. Colloquio vertente su aspetti tecnici relativi all’incarico da ricoprire e che investa anche i profili di motivazione del candidato e di attitudine al problem solving.

Sia chiaro: non si tratta di un concorso pubblico strictu sensu e la scelta può fondarsi anche sui profili di motivazione e attitudinali del candidato, riservati ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Non vi è quindi un automatismo nella selezione dell’incaricato.

Tuttaiva la scelta, sebbene possa considerarsi connotata da requisiti minimi di fiduciarietà ingenerata dal curriculum e dal colloquio candidato, non può scadere nell’arbitrio, essendo onere della P.A. quello di scegliere il candidato migliore, che possa assicurare il perseguimento dei criteri generali di efficacia, efficienza e buon andamento.

Da ciò discende un onere di motivazione puntuale della scelta compiuta, che può porre al riparo da qualsiasi contestazione.

Si raccomanda, infine, di pubblicare su in PA l’avviso di reclutamento ex art. 110 del Tuel.

Roma: 06.3213042

Email:  fidone@fidoneassociati.it


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