Il TAR Lazio, Sez. I Ter, si è espresso in via cautelare sulla richiesta di sospensiva, fra l’altro, del provvedimento di revoca del titolo di guardia particolare giurata.
La revoca si fondava, secondo la tesi della ricorrente da me rappresentata e difesa, su un presupposto fattuale del tutto errato.
Per queste ragioni, in attesa della definizione del merito del giudizio e dell’ottemperanza ad incombenti istruttori posti a carico delle Amministrazioni resistenti, il TAR Lazio ha sospeso in via interinale la revoca del titolo di guardia particolare giurata.


