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Responsabilità di amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della P.A.

2024-06-27 18:46

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Responsabilità di amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della P.A.

Sfugge, a molti, il dettato dell’art. 191 c. 4 del Tuel: una norma che rappresenta uno spauracchio per amministratori, funzionari e dipendenti che violino [...]

Responsabilità di amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della P.A., ex art. 191 c. 4 del Tuel, per la violazione delle regole che disciplinano l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese.

Sfugge, a molti, il dettato dell’art. 191 c. 4 del Tuel: una norma che rappresenta uno spauracchio per amministratori, funzionari e dipendenti che violino le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese.

 

In dettaglio, il citato comma 4 dispone che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.

 

Le regole, elementari, cui amministratori, funzionari e dipendenti della P.A. devono attenersi sono, fra le altre, quelle dei primi tre commi dell’art. 191:

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1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

 

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

 

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta [qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,] entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.

 

E, allora, occhi aperti per chi gestisce la cosa pubblica o per chi vi opera: non è per nulla inusuale che si venga chiamati a rispondere personalmente per la violazione delle citate regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, sia sotto il profilo della responsabilità erariale che in sede di contenziosi che possano nascere tra le parti del rapporto obbligatorio insorto in violazione dei primi tre commi dell’art. 191 del Tuel..

 

 

 

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