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Accesso ai verbali dei seggi nell’ambito di una procedura elettorale. Quale disciplina?

2024-07-15 14:27

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Accesso ai verbali dei seggi nell’ambito di una procedura elettorale. Quale disciplina?

Nell'ambito di una procedura elettorale, agli uffici comunali vengono richiesti...

Nell’ambito di una procedura elettorale, agli uffici comunali vengono richiesti, da parte di un candidato, i verbali dei singoli seggi, ai fini della verifica del risultato. 

In tale contesto mi viene chiesto a quali limiti soggiaccia l’accesso agli atti da parte di un semplice candidato al consiglio comunale, che non potrebbe trovare alcuna soddisfazione del proprio interesse neppure mediante un ricorso giurisdizionale. E allora, va precisato sin da subito che le procedure elettorali sono caratterizzate da una specifica disciplina non solo sostanziale ma anche processuale, che consente di escludere l’applicabilità, alle stesse, delle regole generali sull’accesso agli atti dettate dalla l. 241/1990. Difatti, il legislatore ha attribuito garanzie speciali ai soggetti interessati alla verifica dei risultati, come può desumersi dall’art. 70 del DPR 570/1960, a mente del quale: “- Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale. - Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. - Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. - L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma”. Ogni elettore, quindi, ha diritto di prendere visione dei verbali di sezione e ciò varrà, a maggior ragione, per un candidato alla competizione elettorale. Ancora, l’art. 22 della l. 122/1951 dispone che “Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni”, mentre il successivo art. 24 prevede che “Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della Provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni”. E la giurisprudenza non fa altro che confermare l’accessibilità, da parte di un candidato, ai verbali di sezione. Sul tema, il Tar Catania, con la sentenza 3319/2023 (nella quale ho difeso i consiglieri di minoranza del Comune di Barrafranca, in provincia di Enna) richiamando anche un’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 32/2014), afferma che “conformemente ai principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia elettorale, sebbene la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio dei voti, risulta più attenuata (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), tuttavia è necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate. Occorre precisare, inoltre, che come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a individuare il punto di equilibrio tra principio di effettività della tutela giurisdizionale e quello di specificità dei motivi, in materia elettorale l’osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. Con il corollario che anche un ricorso nel quale vengono articolati motivi specifici può essere dichiarato inammissibile quando presenti caratteri tali da doversi qualificare come "esplorativo" (Ad. Pl. 20 novembre 2014, n. 32; nonché in termini di recente C.G.A. n. 631/2023; C.G.A. n.190/2023; Cons. St., Sez. II, n. 10140/2022; Cons. Stato, Sez. II, n. 3483 del 4.5.2022)”. Il concetto è molto semplice: la disciplina speciale dell’accesso ai verbali di sezione così come l’onere processuale di prova dell’erroneità del risultato elettorale depongono nel senso della piena possibilità di accedere ai verbali delle singole sezioni elettorali da parte di un candidato che voglia esercitare il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale.

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