Con sentenza n. 1438 del 26.01.2026 il TAR Lazio, Sez. I Ter, ha accolto il ricorso promosso da una guardia particolare giurata che è stata da me rappresentata e difesa in giudizio.
Oltre alla contestazione del presupposto di fatto su cui la revoca si fondava, che ha trovato riscontro documentale, il TAR Lazio ha espresso interessanti considerazioni sul tema della discrezionalità del potere valutativo della P.A. in caso di titoli rilasciati a guardie particolari giurate:
“10. Ferma restando l'ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell'amministrazione in materia di licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, non va dimenticato, invero, che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano ad escludere il rilascio o il rinnovo della licenza.
11. In tema di autorizzazione a portare armi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all'autorizzazione o tali da giustificarne la revoca.
12. Nel caso in cui il titolare dell’arma sia una guardia particolare giurata, deve, altresì, condividersi l'orientamento secondo cui “L'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata”; con la precisazione che “Dal provvedimento. dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne”, specie se “il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia”, sicché va “.. contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro” (cfr. Tar Catania, n. 386/2025; Tar Campania, sentenza n. 1391/2020 e n. 4482/2019).
13. Nel caso di specie, la revoca oggetto del ricorso è fondata su un’unica circostanza di fatto, ossia che la ricorrente, guardia particolare giurata, mentre era intenta a pulire la succitata arma, avrebbe esploso accidentalmente un colpo in danno del suo compagno, sig. xxx, ferendolo.
14. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuta la Procura di Viterbo, confermate dal decreto del GIP, in atti, smentiscono del tutto le circostanze a fondamento della revoca, evidenziando un diverso svolgimento dei fatti, ossia che il compagno della ricorrente, “xxx, che si trovava seduto al tavolo al fine di effettuare la manutenzione, avuta l’arma, armava la pistola dalla quale partiva un colpo che lo feriva al ginocchio…”, tale per cui “Nessuna violazione deve ritenersi sia stata, conseguentemente, commessa dall’odierna indagata in relazione all’affidamento al predetto, ai soli fini della pulizia, dell’arma de qua”.”


