Ho assistito innanzi al TAR Trieste una studentessa, con il collega Rosario Giommarresi, sul tema del voto all’esame di maturità e, nello specifico, della motivazione sulla attribuzione, o meno, del bonus integrativo.
Qui di seguito il commento alla pronunzia del collega Giommarresi.
“Con sentenza n. 231 del 31/05/2025, il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di una studentessa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Rosario Giommarresi e Giovanni Francesco Fidone, la quale aveva conseguito, al termine del ciclo di studi secondari, la votazione di 96/100.
Ritenendo errata la votazione attribuitale dalla commissione d’esame, la stessa aveva impugnato i provvedimenti adottati dalla P.A., per mancata attribuzione del c.d. bonus integrativo previsto dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017.
I difensori della studentessa hanno eccepito la carenza di motivazione, atteso che la sottocommissione non aveva fornito alcuna ragione in merito alla scelta di non attribuire alcun punteggio integrativo.
In accoglimento integrale del ricorso, il TAR Trieste ha affermato il principio giuridico secondo il quale l’attribuzione del punteggio (sia con riguardo al “se” che alla misura dei punti da attribuire) è una scelta ampiamente discrezionale (“la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio”) e, in quanto tale, è sottoposta - in toto e per i principi generali dell’azione amministrativa - all’obbligo di motivazione (ex art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990).
In dettaglio, secondo il TAR, la decisione di non attribuire il punteggio e quella sulla misura del punteggio condividono la stessa natura, sicché risulterebbe davvero irragionevole ammettere un diverso trattamento circa gli oneri motivazionali incombenti sulla Commissione.
Per quanto si debba ribadire che non può esservi alcun automatismo nell’assegnazione del punteggio integrativo, “questo non vuol dire che della non attribuzione del bonus non debba essere fornito adeguato corredo motivazionale. La natura solo “eventuale” ed “eccezionale” del punteggio integrativo non è infatti idonea ad elidere la legittima aspettativa del candidato a conseguire il punteggio che merita in base ad un giudizio della Commissione certamente discrezionale, ma necessariamente non arbitrario”.
Nel caso di specie, la ricorrente soddisfaceva pacificamente le condizioni fissate dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017 per l’attribuzione del punteggio integrativo (“credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti”), per cui la sottocommissione, al momento di assegnare la votazione finale, avrebbe dunque dovuto deliberare circa la spettanza del punteggio integrativo e dare conto delle proprie valutazioni in sede di verbalizzazione, circostanza non avvenuta.
In conclusione, la sottocommissione dovrà rideterminarsi in merito alla motivazione del voto assegnato alla studentessa, dovendo decidere diversamente in merito al voto integrativo assegnatole”.
